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Come Cambia il Diritto alla Portabilità dei Dati Personali

15 mar , 2017 | 1 minuti

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Una delle principali novità introdotte dal nuovo Regolamento Privacy Europeo è la portabilità. In termini tecnici, la portabilità dei dati è il diritto dell’interessato di ottenere, dal titolare del trattamento, i propri dati personali per poi poterli poi gestire e riutilizzare. Questo nuovo diritto consente alle persone di trasferire i propri dati personali da un titolare del trattamento ad un altro in modo facile ed immediato.  L’effetto tangibile è che chiunque potrà cambiare il proprio fornitore di servizi informatici (email, gestionali, software documentali) senza perdere i propri dati. 

 

Al riguardo, le recenti linee guida sul diritto alla portabilità dei dati chiariscono che il titolare/gestore deve mettere a disposizione dei proprietari, oltre ai dati, anche quelli derivanti dall’utilizzo del servizio: dati sul comportamento di navigazione o di un profilo, log di accesso, rubrica dei contatti, dati di registrazione dei dispositivi medici o fitness. 

Per garantire il rispetto di questo diritto i titolari del trattamento dati devono fornire i dati personali in un formato “strutturato” in modo da permettere l’interoperabilità tra i vari sistemi informatici. Infatti, solo in questo modo gli interessati possono spostare, copiare o trasmettere i propri dati personali da un titolare all’altro “senza ostacoli”.

 

Sparisce il Lock-In

Di fatto, il Regolamento Privacy da un lato libera gli interessati/persone dal fenomeno del “lock-in” cioè dal vincolo tecnologico imposto dai propri fornitori di servizi, dall’altro impone ai titolari del trattamento nuovi modelli di business legati alla condivisione dei dati personali e quindi alla erogazioni di nuovi servizi.

Infatti, dal punto di vista tecnico-giuridico i fornitori di servizi informatici titolari del trattamento dovranno organizzarsi in modo da implementare soluzioni tecniche (ad esempio  download diretto, API)  che garantiscano il trasferimento e la tracciabilità dei dati spostati e/o copiati. Inoltre, si dovranno predisporre specifiche linee guida per informare l’interessato su come esercitare il suo diritto alla portabilità. 

Inoltre, è consigliabile prevedere nelle condizioni generali di servizio clausole che disciplinino gli aspetti giuridici relativi alle modalità di esercizio del diritto, i tempi di cancellazione dei dati personali e le conseguenti responsabilità civili.

Entro maggio 2018 i fornitori che erogano i loro servizi tramite strumenti informatici (ad esempio web email, dispositivi medici, sistemi di geolocalizzazione) dovranno organizzarsi prima di avviare i propri servizi (Privacy by design) in modo da garantire il diritto alla portabilità ed evitare così sanzioni particolarmente onerose.

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Paolo Monini

DPO & Chief Risk Officer
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