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Pubblicazione foto senza consenso: ecco cosa prevede il GDPR

15 gen , 2020 | 2 minuti

Pubblicazione-foto-senza-consenso-GDPR

La pubblicazione di foto senza il consenso espresso delle persone interessate (o di chi ne fa le veci) rappresenta una grave violazione della privacy. Il corretto trattamento dell’immagine personale tramite foto o video è una questione spesso sottovalutata o addirittura ignorata. Ecco un esempio che ti aiuterà a capire meglio l’argomento.

 

Immagina questa scena: hai organizzato un evento aziendale al quale hanno preso parte, oltre ai dipendenti, anche soggetti terzi estranei all’organizzazione. L’evento è un successo, tanto che decidi di cogliere l’occasione per pubblicare sui social foto e video degli invitati. Alcune le hai scattate tu, altre te le hanno girate colleghi, amici e conoscenti. Sei sicuro di essere in regola nel farlo? Ti sei chiesto se le persone ritratte sono d’accordo? E soprattutto, gli interessati hanno acconsentito alla pubblicazione della loro immagine?

Occorre far chiarezza.

 

Esempi di ripercussioni in caso di pubblicazione foto senza consenso

Eh già! Si potrebbero dar per scontate situazioni apparentemente normali, ma potenzialmente al limite. Ecco un paio di esempi:

 

Minore senza autorizzazione dei genitori

Cosa accadrebbe se una delle foto pubblicate mostrasse il primo piano di un bambino? Probabilmente a quest’ultimo importerebbe poco, ma la stessa cosa non è altrettanto scontata per il genitore che, in assenza di consenso, potrebbe denunciare i responsabili della pubblicazione.

Ancora più difficoltoso è il caso in cui i genitori, separati o divorziati, non siano d’accordo sull’uso dell’immagine del figlio. Il parere contrario di anche solo uno di questi gli darebbe la possibilità di rivalersi nei nostri confronti. Le responsabilità specifiche poi sarebbero tutte da valutare (ed esistono i giudici per questo), ma se vogliamo evitare a priori situazioni spiacevoli è bene prevenire.

 

Foto che ritrae le “impronte digitali”

Lo sapevi che, data l’elevata risoluzione delle attuali fotocamere, l’immagine di una persona che mostra indice e medio alzati (in segno di vittoria) potrebbe essere usata per estrapolarne le impronte digitali? Sembra un caso al limite, ma non è poi così distante da ciò che potrebbe accadere.

Pensa poi se la foto viene pubblicata sui social da qualcuno di diverso dal soggetto ritratto:

  • Quali sono le responsabilità?
  • La posa della persona in segno di vittoria può essere interpretata come una forma di consenso all’uso della sua immagine?
  • È meglio che il consenso sia espresso?

Anche qui conviene agire in modo preventivo piuttosto che fare i conti con la successiva violazione.

 

Leggi anche dal nostro Blog:

 

GDPR e trattamento dell’immagine altrui: come comportarsi?

Ecco alcuni suggerimenti da applicare per mettersi al riparo nel caso il trattamento dei dati riguardi l’immagine delle persone (con foto o video):

 

Informativa e liberatoria

L’arma più sicura in questi casi è la liberatoria, ovvero un documento in cui l’interessato (o chi ne fa le veci) autorizzi espressamente il trattamento dell’immagine. Meglio ancora se la liberatoria è accompagnata da apposita informativa con cui rendere noti i diritti dell’interessato e le modalità con le quali revocare ilo consenso.

 

Evitare primi piani

Tuttavia, non è detto che serva sempre una liberatoria. È possibile anche fare leva su 2 elementi:

  • Il legittimo interesse dell’operatore nell’utilizzare il materiale foto e video
  • le ragionevoli aspettative dell’interessato (ovvero presupporre che se la persona sta partecipando volontariamente ad un evento pubblico o mondano, questa ne possa addirittura trarre vantaggio e pregio nell’essere immortalato).

Quando ricorrono entrambi questi elementi, è possibile usare l’immagina altrui, ma evitando primi piani diretti e lasciando i volti (in particolare) sullo sfondo o come rappresentazione del contesto.CONTATTACI

Paolo Monini

DPO & Chief Risk Officer
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